In un condominio con impianti autonomi è possibile usufruire del Superbonus 110% per interventi sul singolo appartamento?
E’ possibile solo se viene eseguito almeno un intervento trainante, es. il cappotto termico sul condominio, gli eventuali altri interventi, es. sostituzione della caldaia autonoma, cambio degli infissi ecc., potranno rientrare nel Superbonus.
Cosa si intende per case plurifamiliari in condominio funzionalmente indipendenti?
Sono una o più unità immobiliari con «accesso autonomo dall’esterno» ovvero, con accesso indipendente non comune ad altre unità, chiuso da cancello o portone di ingresso, che consenta l’accesso dalla strada, o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Inoltre, le unità devono avere «indipendenza funzionale», ovvero impianti di proprietà esclusiva, es. acqua, gas, elettricità, ecc.)
Le Spese degli interventi sono cumulabili?
Si, rispettando il massimale previsto per ogni specifico intervento
Esempio, condominio con 10 appartamenti:
Interventi: Cappotto termico + Caldaia a Condensazione Centralizzata classe A
Tetto massimo spesa agevolabile = (30.000 x 10) + (15.000 x 10) = 450.000 €
Come è usufruibile il Superbonus?
a) Detrazione fiscale diretta in 5 quote annuali di pari importo (la quota non utilizzata nell’anno, non può essere richiesta a rimborso)
b) Cessione del Credito fiscale maturato al 110% verso altri soggetti (persone fisiche, imprese, società, enti, banche e intermediari finanziari)
c) Sconto in Fattura al 100% applicato senza obbligo, dall’impresa esecutrice dei lavori
E’ possibile pagare gli Interventi del Super Bonus 110% in base allo stato di avanzamento lavori?
Si, è possibile, in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), sul lavoro complessivo (insieme di più interventi, es. cappotto, ibrido e fv), con emissione di max 3 fatture, di cui 2 almeno sul 30% della spesa più 3ª fattura a saldo.
E’ necessario rivolgersi ad un tecnico per il Superbonus?
Si, le due figure importanti sono:
– il professionista tecnico (progettista, ingegnere, architetto, geometra o altro)
– il professionista fiscale (commercialista, CAF o altro)
Le spese del professionista incaricato sono detraibili?
Le spese per le prestazioni professionali dei professionisti incaricati, sono detraibili, e concorrono al raggiungimento dei limiti di spesa agevolabili fissati dal Mi.SE. per ogni specifico intervento.
Quando devono essere effettuati i pagamenti per il Superbonus 110%?
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, spiega che dipende dalla natura dei lavori, cioè se si tratta di un intervento trainante o di uno trainato. Le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese per gli interventi trainati devono soddisfare due condizioni: essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Qual è il periodo d’imposta in cui imputare le spese per il Superbonus?
L’Agenzia delle Entrate (circolare 24/E/2020), ha suddiviso il periodo d’imposta in base ai soggetti:
– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, bisogna rifarsi al criterio di cassa, cioè alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
– per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, bisogna rifarsi al criterio di competenza. Le spese devono essere imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Come devono avvenire i pagamenti del Superbonus 110%?
Le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, esclusi gli importi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale “parlante” (quelli già predisposti per Ecobonus o Bonus Casa), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento, applicano su tali bonifici una ritenuta d’acconto dell’8%.
L’obbligo di pagare mediante bonifico, non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Quali Spese sono ammesse al Superbonus?
– spese per realizzazione interventi «trainanti» e «trainati»
– costi legati alla realizzazione degli interventi (ponteggi, smaltimento materiali, imposta di bollo e diritti per richiesta titoli abilitativi edilizi, tassa occupazione suolo pubblico per esecuzione lavori)
– spese rilascio attestazioni, asseverazioni e visto di conformità fiscale
– spese professionali per la progettazione (perizie, sopralluoghi, APE pre e post ecc.)
– spese per l’acquisto dei materiali
Quali documenti sono necessari al tecnico per l’analisi iniziale dell’edificio?
– Indirizzo dell’edificio e anno di costruzione
– Piante dell’edificio e sezioni
– Prospetti con l’esposizione dell’edificio
– Stratigrafia delle murature, dei solai e della copertura
– Foto dell’esterno dell’edificio (almeno 8/10 foto)
– Dati catastali dell’edificio (foglio, mappale, sub)
– Eventuale APE edificio e suo utilizzo (compravendita, detrazione fiscale, locazione, ecc.)
– Legge 10 edificio
– Tipologia di serramenti, tipo di telaio, vetro ecc.
– Anno di installazione e tipologia di impianto termico, sistema di generazione, distribuzione, emissione, termoregolazione ecc.
– Dichiarazione di conformità impianto o dichiarazione di rispondenza
– Libretto di impianto, codice catasto regionale ecc.
– Foto targhetta del generatore (caldaia, pompa di calore ecc.)
– Bollette gas per impianti a metano o GPL, Energia elettrica, consumi di Gasolio o quantità di Pellet o legna utilizzata ogni anno per impianti a biomassa
Cos’è la Cessione del Credito?
E’ la Cedibilità dei Crediti, definita dall’art. 1260 del codice civile.
La detrazione fiscale è cedibile con un accordo fra le parti tra, “Cedente” (es. cliente che cede) e “Cessionario” (es. fornitore che acquista)
La cessione del credito o lo sconto in fattura al cliente sono obbligatori?
No, non vi è alcun obbligo di accettazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, fornitori o altri soggetti
A quali Soggetti è applicabile la Cessione del Credito o lo Sconto in Fattura?
– Incapienti (imposta annua inferiore alle detrazioni spettanti, rif. art.11-13 del Tuir, es. pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi)
– Capienti (che hanno sufficiente capienza fiscale)
Nota: possono richiedere la cessione del credito o sconto in fattura i soggetti che sostengono le spese a qualunque titolo (non solo i proprietari), es. affittuari, usufruttuari ecc.
A quali Bonus Fiscali sono applicabili la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura?
– Ecobonus (forma tradizionale 50/65% e Superbonus 110%)
– Bonus Casa 50%
– Sisma Bonus
– Bonus Facciate
– Bonus 50% fotovoltaico
– Bonus 50% colonnine di ricarica auto elettriche
Quali Immobili sono ammessi alla cessione del credito o sconto in fattura?
Immobili di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli esclusi dal 110%:
– Condomìni
– Prime e Seconde case
– Edifici commerciali
– Edifici industriali
– Edifici rurali
Cosa è necessario per la Cessione del Credito?
Visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, CAF, ecc.) che attesti la regolarità della documentazione e dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Asseverazione di un tecnico professionista abilitato che certifica:
– che il beneficiario rientri tra i soggetti aventi diritto al superbonus
– rispondenza dei dati tecnici dichiarati secondo Decreto “Requisiti Ecobonus
– rispondenza della tipologia immobiliare ammessa al beneficio ex art. 119 del D.L. 34/2020
– rispondenza degli interventi “trainanti e trainati” o ulteriori interventi ammessi al Superbonus
– congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi previsti dal “Decreto requisiti ecobonus”
– esistenza e rispondenza delle condizioni assicurative professionali richieste dal D.L. 34/2020
Per esercitare la Cessione del Credito o Sconto in Fattura cosa si deve fare?
Il professionista fiscale che rilascia il Visto di Conformità, comunica l’opzione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica dal 15 Ottobre 2020 entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Modalità operativa:
– attraverso la piattaforma di cessione dei crediti, i cessionari accettano o rifiutano i crediti ricevuti, visibili nel “Cassetto fiscale, li utilizzano in compensazione con modello F24, oppure, possono cedere ad altri soggetti
– interventi ammessi, recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero o restauro facciate edifici, installazione impianti FV e colonnine ricarica veicoli elettrici
Cos’è il Visto di Conformità e quando è richiesto?
E’ un documento rilasciato da un professionista abilitato, e previsto dal D.lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Verifica la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione, presenza delle asseverazioni e attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici.
Il visto di conformità è obbligatori per il Superbonus 110% in caso di Cessione del Credito o Sconto in Fattura.
Il Cliente come beneficia della Detrazione Fiscale?
– Detrae dalle Tasse (paga i lavori, capienza fiscale, 5 anni super bonus 110%, 10 anni detrazioni 50/65%)
– Cessione del Credito (non obbligatoria, cedibile verso fornitore beni, banca o finanziaria, accordo tra le parti, chi lo acquisisce può anche detrarlo in 5/10 anni)
– Sconto in Fattura (non obbligatorio, accordo tra le parti, detrazione sconto max 100%, verso l’impresa esecutrice lavori)
In caso di successione o vendita dell’immobile è possibile fruire del beneficio fiscale?
Si, sia in caso di eredità che di vendita dell’immobile.
In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
In caso di trasferimento di proprietà, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Il Fisco sottolinea che questa regola si applica a tutti i casi di trasferimento di proprietà e non solo alla vendita.
Attenzione: la norma prevede la possibilità di diversi accordi fra le parti, che però devono essere previsti in sede di rogito o di trasferimento di proprietà.
Sono previsti controlli ed eventuali sanzioni?
Si, sono previsti controlli di natura fiscale e tecnico-amministrativa da parte degli enti preposti, Agenzia delle Entrate ed ENEA.
In caso di attestazioni false o infedeli, Enea provvederà alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Se accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo maggiorato degli interessi nei confronti del soggetto beneficiario (cliente finale). Nel caso di concorso nella frode fiscale (mancanza di diligenza e buona fede), sono ritenuti corresponsabili i soggetti cessionari a monte nella catena di cessione (impresa, fornitori, banche/finanziarie)
Qualora non si possa usufruire del Super Bonus 110%, rimangono sempre utilizzabili le detrazioni fiscali “standard” in essere?
Si, Ecobonus 50/65%, Bonus Casa 50% o altre, con i loro massimali di spesa o detrazione, ripartita nelle annualità prevista da ogni specifica detrazione.